Oleoturismo: Linee guida e requisiti minimi per le attività

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero del turismo, attuativo dell’art 1 comma 504  legge 205 2017.

Si tratta del provvedimento che definisce le linee guida sui  requisiti e gli standard minimi di qualità richiesti per l’esercizio delle attività oleoturistiche  da  parte delle imprese agricole con  produzioni olivicole. Va detto innanzitutto che l’attività oleoturistica  è considerata attività  agricola connessa e che sono considerate attività oleoturistiche nelle imprese produttrici le seguenti  attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) come ad esempio  le visite guidate agli oliveti  ai frantoi,  iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle  produzioni olivicole aziendali,  ma senza somministrazione di preparazioni gastronomiche tipiche della ristorazione.

Il decreto specifica che alle aziende agricole sopracitate continueranno ad applicarsi anche le disposizioni regionali nelle relative materie. Si ricorda che il settore è stato oggetto di specifiche agevolazioni con la legge di bilancio 2020 .

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Linee guida requisiti  di qualità per lo svolgimento dell’attività oleoturistica

Nel rispetto dei  requisiti generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente,  i requisiti minimi e standard di servizio per gli  operatori che intendono svolgere attività oleoturistiche comprendono, ad esempio:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) insegna all’ingresso dell’azienda che riporti   gli orari di apertura, i servizi  offerti e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l’italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine  sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza

i) personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione sul territorio

l) l’attività di degustazione effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

Il decreto specifica inoltre e modalità con cui le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, per garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi e il miglioramento della qualità dei servizi. Infine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a definire le modalità di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni.

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